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	<title>Indice Istat &#187; Tassazione italiana</title>
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		<title>Le Plusvalenze e relative tassazioni</title>
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		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassazione italiana]]></category>

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		<description><![CDATA[Discuteremo in questa sottoparte di plusvalenze immobiliari e professionali, così come plusvalenze su titoli.
1 &#8211; Utili professionale
Plusvalenze realizzate come parte di un commerciale o industriale e, attraverso una attività professionale indipendente, sono tassati come reddito ordinario nella categoria in questione. Per quanto riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione di un&#8217;attività portata avanti per oltre 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Discuteremo in questa sottoparte di plusvalenze immobiliari e professionali, così come plusvalenze su titoli.</p>
<p>1 &#8211; Utili professionale</p>
<p>Plusvalenze realizzate come parte di un commerciale o industriale e, attraverso una attività professionale indipendente, sono tassati come reddito ordinario nella categoria in questione. Per quanto riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione di un&#8217;attività portata avanti per oltre 5 anni e questo, compresa la vendita di un business, sono tassati separatamente.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1505" title="percent" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/percent.jpg" alt="percent" width="362" height="300" /></p>
<p>L&#8217;imposta è calcolata applicando l&#8217;importo ricevuto, un tasso pari alla metà della aliquota fiscale media effettiva del contribuente, calcolato nell&#8217;arco di due anni per tutti i suoi redditi imponibili. Se, durante questi due anni, solo un anno ha portato a tassazione, questo reddito è utilizzato come riferimento, ma se negli ultimi due anni il contribuente non era imponibile, il tasso di riferimento sarà quella del fiscale prima parentesi quadra.</p>
<p>I guadagni immobiliari</p>
<p>Quando non è il risultato di una attività industriale o commerciale, reale plusvalenze immobiliari generate da individui sono tassati come redditi diversi.</p>
<p>Tuttavia, questi guadagni sono esenti se il contribuente possiede un edificio da oltre 5 anni. Tuttavia, questa esenzione non si applica alla vendita di terreni edificabili. D&#8217;altra parte, nel caso di vendita entro 5 anni o su un cantiere, il contribuente ha la possibilità di un tax rate specifica del 20% o l&#8217;applicazione della tabella ordinaria delle imposte sul reddito. Se il possesso dei beni ceduti è il risultato di una donazione, il calcolo del periodo di cinque anni inizia quando il donatore ha acquisito la proprietà. Gli utili derivanti dalla vendita di residenza principale del contribuente o di un membro della famiglia sono esenti. Allo stesso modo, le plusvalenze su immobili acquisiti per successione sono esonerati.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1506" title="189038482" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/189038482.jpg" alt="189038482" width="225" height="205" /></p>
<p>Plusvalenze su titoli</p>
<p>Quando un contribuente vende titoli o di altri titoli similari di una società o associazione residente in Italia e si esercita un controllo effettivo, solo il 49,72% della plusvalenza è imponibile della tassa reddito.</p>
<p>Questa riduzione comporta:</p>
<p>- I titoli sono detenuti da oltre un anno dal contribuente;</p>
<p>- I titoli azionari sono trattati come nel primo bilancio chiuso dopo l&#8217;acquisizione;</p>
<p>- E nei tre anni precedenti la vendita, la società target è stato un lavoro efficace.</p>
<p>I contribuenti che non esercitano il controllo della società, salvo il trasporto possono tuttavia beneficiare di tale sollievo se, in un periodo di dodici mesi, cedono oltre il 2% dei diritti di voto o al 5% del capitale della una società quotata in borsa. Nel caso di società non quotate, le percentuali sono rispettivamente aumentati del 20% o 25%. Tuttavia, se il contribuente non può trarre vantaggio da questa deduzione, le plusvalenze quando i titoli sono tassati con un&#8217;aliquota fissa del 12,5%.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1507" title="rimborsi-irpef" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/rimborsi-irpef.jpg" alt="rimborsi-irpef" width="259" height="228" /></p>
<p>Tuttavia, dal 25 giugno 2008, un esonero totale dalle plusvalenze su titoli effettuate da persone fisiche viene pagato su partecipazioni in società, purché siano rispettate le seguenti condizioni:</p>
<p>- La società target è stato creato negli ultimi 7 anni;</p>
<p>- Il contribuente detiene il trasferimento di almeno 3 anni;</p>
<p>- La plusvalenza è reinvestiti entro due anni la vendita a un&#8217;altra società nella stessa zona, residente in Italia e fatto negli ultimi 3 anni. L&#8217;ammontare esenzione è ancora limitato in base agli importi investiti dalla nuova società, in beni ammortizzabili o in ricerca e sviluppo.</p>
<p>Fonte: http://www.fontaneau.com</p>
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