La gerarchia piramidale della PA
Pubblicato da Salvatore - 21/01/12 alle 05:01:59 pmVi è il criterio della gerarchia in base al quale esse sono collocate su una scala piramidale, accanto a questo criterio si trova quello della competenza in base al quale per es. le leggi regionali sono separate-da quelle statali secondo il principio della competenza o materia:
1) Le fonti superprimarie comprendono la Costituzione repubblicana, le leggi di revisione costituzionale, altre leggi costituzionali, fra cui gli statuti delle Regioni ad autonomia speciale. Si sa che la nostra è una costituzione rigida per cui occorre un particolare procedimento per la sua modifica o per introdurre norme di rango costituzionale – art. 138 -.
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2) Fonti primarie: legge ordinaria, approvata dalle assemblee parlamentari e promulgata dal Presidente della Repubblica. Accanto alla legge dotata di generalità ed astrattezza, troviamo: a) le leggi-provvedimento che agiscono nei casi concreti; b) leggi-incentivo che prevedono agevolazioni; sgravi fiscali, finanziamenti in base all’art. 71 Cost., quali strumenti attuativi della programmazione economica; c) leggi di programmazione predisposte, sempre dalla stessa norma cost., per il raggiungimento di obiettivi generali; d) leggi di principio o leggi cornice. Accanto alla delega legislativa ordinaria disciplinata dalle leggi di finanza, con le quali lo Stato provvede a,spese e ad entrate; leggi tributarie e finanziarie. Il procedimento legislativo si articola nelle fasi dell’iniziativa, dell’istruttoria, decisoria e integrativa dell’efficacia. Decreti legislativi delegati (1. 23 agosto 1988 n. 400). Il Governo svolge attività normativa di grado primario, attraverso i decreti legislativi delegati (legge delegata) e i decreti-legge. I primi si attuano tramite una legge formale (legge delegata) con cui le Camere trasferiscono al Governo l’esercizio della potestà legislativa per dare soluzione a determinate materie (riforma codici), tenuto conto della maggiore idoneità tecnica del Governo. Tale legge incontra i limiti della materia, tempo e contenuto.

Una particolare forma di delega è quella che dà vita a testi unici con cui vengono raccolte in maniera sistematica tutte le precedenti leggi su una stessa materia. Con l’art. 76 Cost., si possono annoverare le ed. deleghe speciali una delle quali è prevista dall’art. 79 Cost., per cui “L’amnistia e l’indulto sono concessi dal P. della Repubblica su legge di delegazione delle Camere”. Un’altra ipotesi è prevista dall’art. 78 Cost. che sancisce; “Le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”.
Decreti-legge
Questi provvedono come stabilito dall’art. 77 le situazioni eccezionali nelle quali il modo normale di produzione giuridica risulterebbe inadeguato. Nel presupposto della necessità ed urgenza il Governo emana i decreti legge, atti normativi primari equiparati alla legge. Se la deliberazione spetta al consiglio dei Ministri, l’emanazione è con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Presidente del Consiglio. Possono disciplinare qualsiasi materia, salvo delimitazioni poste dall’art. richiesta la maggioranza degli aventi diritto. Nell’ultima fase, se l’esito è positivo con decreto presidenziale viene dichiarata abrogata la legge. Tale decreto è pubblicato nella G.U. e l’abrogazione decorre dal giorno successivo. Tale abrogazione può essere ritardata per 60 giorni. Fra le fonti primarie bisogna annoverare le leggi regionali, sia quelle a statuto ordinario che quelle a statuto speciale ex artt. 116 e 117 Cost.




